Canna fumaria su parti comuni

Corte di Cassazione sezione civile ordinanza 26 maggio 2021, n. 14598

In tema di condominio degli edifici l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale dell'edificio individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso,non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dello stabile e non ne alteri il decoro architettonico. fenomeno quest'ultimo che si verifica non già quando mutano le linee originali architettoniche, ma quando la nuova opera non rispett il'armonia dello stabile, indipendentemente dal suo pregio estetico.

Vige pertanto l'articolo 1102 c.c. che ben precisa l'uso della cosa comune sempre nel rispetto di tutti i partecipanti e , importante, senza mai alterarne la destinazione!!!