LEGGE 120/2020 E BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO

L'articolo 10 comma 3 della presente legge recita : " Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in nessun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'art. 1121 codice civile primo comma. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato di cui al quarto comma dell'art. 1120 codice civile".  Rimane però necessaria una maggioranza tale che ci siano un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136 secondo comma)

Pertanto ne deriva che, una volta deliberata dall'assemblea l'opera finalizzata all'abbattimento della barriera, anche tutti i dissenzienti debbano partecipare alla spesa relativa.

Comunque sia è importante ribadire che ciascun partecipante al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera per eliminare le barriere architettoniche , anche servendosi della cosa comune, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e in quelle di manutenzione (Cassazione 20902/2010).